DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA
“CAMERA MINORILE DI PALMI MALALA”
Art. 1 (Costituzione e sede)
La Camera Minorile di Palmi denominata “Camera minorile di Palmi Malala” è un’Associazione di Avvocati che, con passione e frequenza, operano nel settore minorile e di famiglia nel distretto della Corte d’Appello di Reggio Calabria. Viene costituita in data 31 marzo 2021 dai seguenti soci fondatori, Avvocati:
Carmelita Alvaro, nata a Reggio Calabria il 2 aprile 1971 e residente in Palmi al viale Rimembranze n. 55, con studio in Palmi alla via Poeta n. 93, C.F. LVR CML 71D42 H224R, pec: avvocatocarmelitaalvaro@pec.it;
Leda Badolati, nata a Palmi il 2 febbraio 1969 ed ivi residente alla via Bruno Buozzi n. 27, con studio in Palmi alla via Gramsci n. 29, C.F. BDL LDE 69B42 G288W, pec: avvledabadolati@pec.it ;
Maria Calogero, nata a Vibo Valentia il 27 gennaio 1969 e residente in Palmi al viale Rimembranze n. 35c, on studio in Palmi alla via Roma n. 48, C.F. CLG MRA 69A67 F537H, pec: maria.calogero@coapalmi.legalmail.it ;
Francesco Giovinazzo, nato a Taurianova il 21 aprile1981 e residente in Rizziconi ala via G. Matteotti n. 16, C.F. GVN FNC 81D21 L063H, con studio in Palmi alla via A. Gramsci n. 69, pec: francesco.giovinazzo@coapalmi.legalmail.it ;
Antonella Luppino, nata a Palmi il 9 novembre 1973 ed ivi residente al viale Rimembranze n. 67, con studio in Palmi al Corso Tenente Aldo Barbaro n. 22, C.F. LPP NNL 73S49 G288F, pec: antonellaluppino@avvocatopec.it ;
Simona Milano, nata a Cinquefrondi il 31 marzo 1977 e residente in Cinquefrondi alla via Australia n. 38, con studio in Cinquefrondi alla via Australia n. 38, C.F. MLN SMN 77C71 C710Z, pec: simona.milano@coapalmi.legalmail.it ;
Michele Novella, nato a Taurianova il 31 luglio 1976 e residente in Rosarno alla via Palmiro Togliatti n. 18, con studio in Rosarno alla via Togliatti n. 18, C.F. NVL MHL 76L31 L063K, pec: michele.novella@coapalmi.legalmail.it ;
Francesca Speziali, nata a Locri il 20 agosto 1965 ed ivi residente alla via Matteotti n. 311, C.F. SPZ FNC 65M60 D965M, pec: francesca.speziali@avvocatilocri.legalmail.it;
Lea Sprizzi, nata a Catanzaro il 12 maggio 1976, residente in Palmi alla via N. Pizi n. 45, con studio in Palmi alla via N. Pizi n. 45, C.F. SPR LEA 76E52 C352M, pec: lea.sprizzi@coapalmi.legalmail.it.
Ha sede presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, in Palmi alla via Roma.
L’Associazione opera nell’ambito della Regione Calabria, con intento di adesione all’Unione Nazionale delle Camere Minorili.
Art. 2 (Finalità)
L’Associazione, nella realizzazione dei principi della Costituzione Repubblicana, svolge attività senza fini di lucro.
L’obiettivo prioritario è lo studio, la promozione, la sensibilizzazione, la divulgazione e la tutela dei diritti dei minori.
A tal fine si propone:
A) la piena tutela, nell’esercizio della professione forense, dell’interesse dei minori;
B) l’approfondimento e lo studio delle tematiche del diritto minorile e della famiglia, in ambito civile, penale, nazionale, comunitario e internazionale, anche al fine di promuovere un’effettiva competenza specialistica degli avvocati che esercitano la professione in tali campi. Per consentire la divulgazione delle tematiche trattate, si prevede la possibilità di creare gruppi di studio permanenti o semipermanenti che possano curare la pubblicazione scientifica degli argomenti trattati ritenuti di maggiore rilievo;
C) il confronto e la collaborazione con le istituzioni, con le agenzie sociali del territorio e con tutte le professionalità che, a vario titolo, si occupano di minori, sul presupposto che l’approccio multidisciplinare ed il riconoscimento dei diversi ruoli possa condurre ad un accrescimento della qualità della tutela dei minori;
D) la promozione di incontri, dibattiti, manifestazioni, convegni, corsi di formazione, seminari e gruppi di studio, pubblicazioni anche periodiche, attività editoriale di ogni genere, compresa quella multimediale, al fine di favorire la collaborazione e lo scambio costruttivo con le istituzioni, le altre associazioni e tutti gli operatori della giustizia minorile, di stimolare l’evoluzione legislativa nella materia, nonché di realizzare un proficuo confronto in una prospettiva di crescita professionale;
E) la promozione del dialogo con la magistratura per una più efficace tutela dei diritti minorili;
F) la collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, nonché con le associazioni e le istituzioni per la diffusione tra gli studenti ed i giovani del rispetto delle esigenze e dei diritti del minore di età;
G) la promozione di proposte/progetti di legge aventi ad oggetto la tutela dei minori anche con riferimento alla famiglia, legale e di fatto, ed alle formazioni sociali;
H) ogni altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.
L’Associazione potrà reperire, sia in Italia che all’estero, presso privati o Enti pubblici, le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento dei suoi fini.
Art. 3 (Durata)
L’Associazione ha durata illimitata. L’esercizio sociale ha durata annuale e coincide con l’anno solare.
Art. 4 (Autonomia)
La Camera Minorile è apolitica e apartitica ed opera in assoluta e piena autonomia ed indipendenza rispetto a qualsiasi ente, associazione o potere pubblico o privato.
Art. 5 (Associati)
L’Associazione è composta da:
a) soci fondatori;
b) soci ordinari;
c) soci sostenitori;
d) soci onorari.
Sono “soci fondatori” tutti coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione.
Possono essere “soci ordinari” tutti gli Avvocati iscritti negli albi degli Ordini Forensi del distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria che prevalentemente operano nel settore del diritto minorile civile e penale e del diritto di famiglia e che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione e ne condividono i metodi.
I presupposti imprescindibili per l’ingresso nella Camera Minorile quale socio ordinario sono i seguenti:
- avere svolto, negli ultimi cinque anni di carriera professionale, almeno dodici incarichi nell’ambito del diritto minorile e di famiglia, sia di natura civile che penale;
- avere svolto, negli ultimi cinque anni di carriera professionale, almeno sei incarichi nell’ambito del diritto minorile e di famiglia, sia di natura civile che penale ed avere partecipato ad un master in tali materie conseguendo il relativo attestato ovvero ad un corso di formazione della durata minima di sei mesi ovvero ad un corso di formazione organizzato dalla Camera Minorile di Palmi.
I requisiti di cui alle superiori lettere a- e b- sono alternativi.
Si diventa “soci ordinari” facendone domanda scritta al Consiglio Direttivo che, previa valutazione, ne approva l’ingresso con delibera adottata a maggioranza di 2/3. La richiesta e la successiva ammissione implicano l’incondizionata accettazione del presente Statuto.
Possono essere “soci sostenitori” tutti coloro che si interessano, a vario titolo, delle tematiche del diritto minorile (a mero titolo esemplificativo: praticanti avvocati, avvocati che non possiedono ancora i presupposti per divenire soci ordinari, docenti, genitori, ecc.) e che ritengono di potere sostenere gli obiettivi dell’Associazione.
I soci sostenitori non hanno diritto di voto.
Possono essere nominati “soci onorari”, senza diritto di voto, tutti coloro che abbiano curato lo studio del diritto minorile e/o si siano distinti nella difesa dei valori dei diritti dei minori e della famiglia e che, aderendo agli scopi statutari della Camera Minorile, intendano sostenerne le attività e/o partecipare a solo alcune di esse (a titolo esemplificativo: magistrati, psicologi e psichiatri, docenti, sociologi, mediatori familiari, assistenti sociali).
L’ingresso dei soci onorari è subordinato all’approvazione da parte del Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso. E’, pertanto, esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 6 (Perdita della qualità di socio)
E’ causa di perdita della qualità di socio per esclusione l’aver commesso atti che – a giudizio del Consiglio Direttivo – contrastino con le finalità e/o il buon nome dell’Associazione ovvero l’avere commesso illeciti disciplinari puniti con una sanzione più grave dell’avvertimento e della censura.
La qualità di socio si perde inoltre per decesso, dimissioni/recesso, morosità e indegnità.
Le dimissioni devono essere presentate con lettera raccomandata a.r. o pec indirizzata al Consiglio Direttivo.
La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa per più di un esercizio.
L’indegnità viene deliberata dal Consiglio Direttivo per mancato rispetto delle norme del presente statuto o delle deliberazioni degli organi dell’Associazione, oppure per azioni che rechino un grave pregiudizio all’immagine, agli scopi o al patrimonio dell’associazione ovvero per evidente disinteresse alle attività dell’Associazione protrattosi nel tempo.
La perdita della qualità di associato non comporta l’insorgere di alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione da parte dell’interessato e dei suoi aventi causa e da essa non discende il diritto alla restituzione delle quote annualmente versate.
La perdita della qualità di socio comporta la decadenza da ogni carica associativa.
Le decisioni del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio vengono adottate con la maggioranza dei 2/3.
Art. 7 (Sospensione dalla qualità di socio)
E’ causa di sospensione dalla qualità di socio l’avere riportato una sanzione disciplinare consistente nell’avvertimento o nella censura ovvero avere in corso una misura cautelare personale.
La sospensione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di 2/3, per la durata di sei mesi, eventualmente prorogabili.
Art. 8 (Quote associative)
I soci fondatori e ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa di iscrizione annua, che viene stabilita nella misura di 60,00 euro, salve successive modifiche approvate all’unanimità dal Consiglio Direttivo.
I soci fondatori verseranno anche una quota aggiuntiva, al momento di sottoscrizione dell’atto costitutivo, di euro 25,00, per le spese di registrazione.
I soci sostenitori sono tenuti al versamento della quota associativa di iscrizione annua, che viene stabilita nella misura di 30,00 euro.
La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabile.
La quota d’iscrizione è dovuta all’atto dell’iscrizione.
Art. 9 (Contributi volontari)
Gli associati possono contribuire al finanziamento dell’Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi anche mediante contributi volontari.
Art. 10 (Diritti degli associati)
L’appartenenza all’Associazione conferisce agli associati il diritto:
– di partecipare alle attività promosse dall’Associazione in conformità a quanto deciso in ordine all’organizzazione ed alle modalità delle stesse;
– di proporre al Consiglio Direttivo attività nell’ambito degli scopi dell’Associazione.
Tutti gli associati, fondatori ed ordinari, in regola con il versamento della quota associativa annuale, hanno diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto. I soci onorari ed i soci sostenitori possono assistere alle assemblee senza diritto di voto.
Art. 11 (Obblighi degli associati)
L’appartenenza all’Associazione obbliga gli associati:
– ad osservare le norme statutarie, le delibere dell’Assemblea e quelle del Consiglio Direttivo nonché i principi programmatici;
– a comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo eventuali sanzioni disciplinari comminate ovvero l’applicazione di misure cautelari di natura personale;
– a versare nei termini stabiliti la quota sociale annuale (da corrispondere al momento dell’iscrizione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno);
– a favorire e sostenere le iniziative promosse dall’Associazione.
Art. 12 (Organi dell’Associazione)
Gli organi dell’Associazione sono:
1. l’Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Garanti.
Art. 13 (Assemblea)
L’Assemblea è il momento fondamentale di confronto per assicurare una corretta gestione dell’associazione e rappresenta l’universalità dei soci. E’ costituita da tutti i soci che risultano regolarmente iscritti all’associazione in data anteriore alla convocazione. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
Quella ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo e la data di convocazione, da trasmettere agli associati in ogni forma scritta di cui sia possibile ottenere la prova della ricezione almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell’Assemblea (salvi motivi di urgenza, ove è sufficiente la convocazione 24 ore prima).
L’Assemblea deve comunque essere convocata qualora ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo almeno un terzo degli associati o tre Consiglieri.
Art. 14 (Compiti e poteri dell’assemblea)
Compiti dell’Assemblea sono:
1- la determinazione dell’indirizzo generale e degli orientamenti dell’associazione e l’approvazione della relazione annuale del Presidente del Consiglio Direttivo sull’attività e sulla gestione dell’Associazione;
2- la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo nel numero e nel rispetto temporale fissato dal presente statuto;
3- la nomina del Collegio dei Garanti, con il criterio della maggioranza dei 2/3;
4- l’approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo e consuntivo annuale;
5- la determinazione su ogni argomento o proposta avanzata al Consiglio Direttivo da parte dei soci e poste all’ordine del giorno.
L’Assemblea è, inoltre, competente a deliberare i Regolamenti e le modifiche all’atto costitutivo ed al presente Statuto ed ai Regolamenti stessi, nonché lo scioglimento dell’Associazione, con la maggioranza di almeno ¾ degli associati (sia in prima che seconda convocazione) ed il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
Art. 15 (Composizione , costituzione e funzionamento dell’Assemblea)
Hanno diritto a partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci fondatori e i soci ordinari in regola con il versamento delle quote associative.
Ogni associato ha diritto ad un voto, che può essere dato anche per delega scritta conferita ad altro associato. Ogni associato non può avere più di due deleghe.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in mancanza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi, il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti, nominerà un Presidente di quella seduta.
Delle sedute dell’Assemblea viene redatto il verbale a cura del Segretario, se presente, ovvero da altro membro dell’assemblea nominato dal Presidente. I verbali dell’Assemblea e le delibere sono a disposizione degli associati nella sede dell’Associazione. Gli associati hanno diritto di consultarli e, a loro richiesta, di riceverne copia.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei soci, i diretti interessati non hanno diritto di voto.
Per modificare lo statuto o sciogliere l’associazione occorre la presenza di almeno ¾ degli associati (sia in prima che seconda convocazione) ed il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
È ammessa la possibilità che le adunanze dell’Assemblea si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i soci che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell’adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l’Assemblea si considera tenuta presso la sede legale dell’Associazione, dove dovrà trovarsi il soggetto che presiede la riunione ed il Segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale.
Si prevede sin da ora che la prima assemblea debba svolgersi entro la data del 30 settembre 2021, salva la possibilità di proroga in caso di permanenza dell’emergenza epidemiologica in atto.
Art. 16 (Consiglio Direttivo: composizione, elezione, compiti e poteri, funzionamento)
L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, che ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delega al Presidente. E’ l’organo dirigente, organizzativo ed esecutivo dell’associazione. Ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell’associazione.
Viene eletto dall’Assemblea a scrutinio palese ed in sede di votazione ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a tre. Per la validità dell’elezione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati e la decisione verrà presa con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due esercizi e la durata di un esercizio è pari ad un anno solare.
E’ composto da un numero di membri, stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina, variabile da sette a nove, eletti tra gli associati fondatori e ordinari.
Per i primi dieci anni di vita dell’Associazione dovranno far parte dei Consigli Direttivi almeno due soci fondatori, scelti a maggioranza dei 2/3 dal Consiglio Direttivo uscente, e ciò al fine di garantire una continuità alla “mission” programmata in sede di costituzione della Camera Minorile.
L’assemblea può eleggere anche tre membri supplenti.
I Consiglieri possono essere rieletti per due mandati consecutivi, fatto salvo il diritto alla rieleggibilità, senza limiti di mandati, dei soci fondatori (nel numero massimo di due) per i primi 10 anni di vita della Camera.
Sono eleggibili a componenti del Consiglio tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
Il Consiglio Direttivo, cinque mesi prima della propria scadenza, oppure, nel caso in cui il numero dei Consiglieri si riduca di tre componenti, convoca senza indugio un’Assemblea per il rinnovo delle cariche. Sei mesi prima della scadenza naturale del Consiglio, i soci interessati a far parte del medesimo devono comunicare per iscritto la propria disponibilità al Consiglio Direttivo.
Il primo Consiglio Direttivo, non potendo essere eletto dall’Assemblea, è composto da tutti i soci fondatori e durerà in carica tre esercizi, con facoltà di rimanere in carica anche per il mandato successivo (quindi per un totale di cinque anni).
E’ fatto salvo il diritto alla rieleggibilità, senza limiti di mandati, dei soci fondatori (nel numero massimo di due) per i primi 10 anni di vita della Camera.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione, che rappresenta la medesima di fronte ai terzi ed in giudizio.
Lo stesso Consiglio Direttivo nomina al suo interno (e per la prima volta i soci fondatori) il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Il Consiglio Direttivo ha le competenze di cui alla legge ed al presente Statuto ed in particolare:
– nomina e revoca il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere, scelti fra i Consiglieri, con delibera adottata a maggioranza dei 2/3;
– approva l’ingresso – con delibera adottata a maggioranza di 2/3 – dei soci ordinari e dei soci onorari;
– valuta e decide – con delibera adottata a maggioranza di 2/3 – sulla cessazione e sospensione della qualità di socio;
– fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, controllandone l’esecuzione;
– decide sugli investimenti patrimoniali;
– stabilisce l’importo delle quote annuali;
– decide sulle attività dell’Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
– approva convenzioni, accordi e contratti da stipulare tra Associazione e terzi;
– delibera le azioni di spesa;
– approva il rendiconto economico e finanziario ed i progetti di bilancio annuale preventivo e consuntivo da presentare all’Assemblea;
– istituisce commissioni di esperti per l’organizzazione degli studi sul diritto minorile e sulle problematiche della minore età, anche su indicazione dei singoli associati;
– istituisce commissioni di studio e/o di rappresentanza per problemi specifici anche su indicazione dei singoli associati;
– promuove incontri con altre Associazioni, Enti pubblici e privati, Istituzioni, ecc.;
– organizza convegni di studio, incontri operativi e congressi avvalendosi eventualmente anche della collaborazione di esperti;
– convoca l’assemblea dei soci;
– predispone ed approva il Regolamento dell’Associazione e le eventuali modifiche.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente che ne stabilisce l’Ordine del Giorno, o su richiesta di almeno tre Consiglieri, nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, da comunicarsi – anche per posta elettronica – sette giorni prima ai membri del Consiglio.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura del Segretario o, in sua assenza, di un Segretario sostituto nominato di volta in volta dal Presidente. I verbali del Consiglio Direttivo sono a disposizione degli associati che hanno diritto di consultarli e, se lo desiderano, di riceverne copia presso la sede.
In caso di dimissioni di un Consigliere lo stesso sarà sostituito dal primo dei Consiglieri supplenti.
Qualora il numero dei Consiglieri scenda sotto il numero di tre, si dovrà convocare l’Assemblea per l’elezione dei Consiglieri mancanti.
Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il relativo rendiconto economico e finanziario e lo sottopone all’esame ed all’approvazione dell’Assemblea degli associati. Copia del rendiconto, ai fini di fornire allo stesso idonea pubblicità, sarà disponibile presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni antecedenti l’assemblea di approvazione e verrà comunque tempestivamente trasmesso via pec a tutti gli associati per le eventuali osservazioni. Il rendiconto dovrà riportare separata indicazione delle risultanze delle attività istituzionali rispetto a quelle derivanti dall’attività commerciale eventualmente svolta.
Gli utili netti risultanti dal rendiconto approvato sono interamente accantonati al patrimonio associativo.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, utili o avanzi di gestione, nonché riserve o fondi precedentemente accantonati, salvo che la destinazione o la distribuzione degli stessi non sia imposta dalla legge.
E’ prevista la possibilità di rimborso delle spese sostenute dai Componenti del Consiglio Direttivo per la partecipazione ai lavori dell’Assemblea Nazionale, per un massimo di due soci (uno dei quali il Presidente o un suo delegato), che verranno quantificate con delibera del Consiglio Direttivo medesimo, limitatamente alla quota di iscrizione.
Art. 17 (Presidente)
Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente della Camera Minorile, rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio ed ha le seguenti attribuzioni e competenze:
– promuove e coordina tutte le attività dell’Associazione;
– convoca e presiede le riunioni del Consiglio e dell’Assemblea;
– mantiene i rapporti con persone fisiche e giuridiche per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
– svolge la relazione annuale all’Assemblea sull’attività svolta dall’Associazione nell’anno precedente e sulle linee programmatiche dell’anno successivo deliberate dal Consiglio Direttivo;
– ha facoltà di stipulare, con firma singola, convenzioni, atti e contratti in nome e per conto dell’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo;
– previa delibera del Consiglio Direttivo apre, chiude, movimenta conti correnti bancari per l’amministrazione dei beni mobili o immobili, può richiedere affidamenti bancari, assumere obbligazioni, richiedere e riscuotere finanziamenti in nome e per conto dell’Associazione. Il Presidente può delegare il Vice Presidente, altri Consiglieri o terzi allo svolgimento di determinate funzioni.
Il Presidente, che viene eletto a maggioranza del Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi (dunque 4 anni).
Il Primo Presidente eletto durerà eccezionalmente in carica per tre esercizi consecutivi e non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi (il secondo mandato durerà, come da statuto, due anni).
Il Presidente può delegare il Vicepresidente o altri Consiglieri allo svolgimento di determinate funzioni.
Art. 18 (Vicepresidente)
Il Vicepresidente è scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti con decisione adottata a maggioranza. Sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo o permanente o se è da questi delegato.
In caso di impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente convocherà al più presto il Consiglio Direttivo per l’elezione di un nuovo Presidente.
Il Vicepresidente non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi. Il primo Vicepresidente rimane eccezionalmente in carica tre anni ed è rieleggibile solo per un ulteriore mandato (la cui durata sarà, come da statuto, di due anni).
Art. 19 (Segretario)
Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, con decisione adottata a maggioranza.
Unitamente al Presidente, assicura la funzionalità dell’attività dell’Associazione mantenendo i contatti con le strutture esterne; provvede alla tenuta presso il proprio studio ed all’aggiornamento del registro dei soci; provvede al disbrigo della corrispondenza; cura la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; è responsabile della loro conservazione e della loro messa a disposizione agli Associati che ne facciano richiesta.
Il Segretario non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi. Il primo Segretario rimane eccezionalmente in carica tre anni ed è rieleggibile solo per un ulteriore mandato (la cui durata sarà, come da statuto, di due anni).
Art. 20 (Tesoriere)
Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, con decisione adottata a maggioranza.
E’ responsabile della tenuta della contabilità dell’Associazione e redige i rendiconti e bilanci, preventivi e consuntivi, annuali di spesa da sottoporre al Consiglio Direttivo. E’, altresì, tenuto alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere svolge la relazione annuale all’Assemblea sul rendiconto e sulla situazione economica dell’Associazione.
Il Tesoriere ha il potere di operare a firma disgiunta con il Presidente sui conti correnti dell’Associazione.
Il Tesoriere non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi. Il primo Tesoriere rimane eccezionalmente in carica tre anni ed è rieleggibile solo per un ulteriore mandato (la cui durata sarà, come da statuto, di due anni).
Art. 21 (Collegio dei Garanti)
Il Collegio dei Garanti è composto da tre soci eletti ogni due anni dall’Assemblea, con delibera adottata a maggioranza di 2/3, tra i soci che non esercitano altre funzioni all’interno dell’associazione. Il Collegio, nella prima riunione indetta dal Presidente del Consiglio Direttivo, sceglie al proprio interno un Presidente, che convocherà le successive riunioni del Collegio.
I componenti del Collegio non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi.
I primi tre componenti del Collegio verranno eletti entro 180 giorni successivi dalla convocazione della prima Assemblea.
Tutte le eventuali controversie tra associati o tra questi e il Consiglio Direttivo verranno sottoposte al Collegio dei Garanti che giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. E’ escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione. Il Collegio dei Garanti ha anche funzioni consultive per il Consiglio Direttivo su tutti gli argomenti per i quali lo stesso ritenga opportuno acquisirne il parere. Deve essere sentito dal Consiglio Direttivo in caso di esclusione o sospensione dell’associato.
Art. 22 (Gratuità delle cariche)
Le cariche ricoperte nell’Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dar diritto ad alcun compenso, a nessun titolo e sotto nessuna forma, salvo il diritto al rimborso delle spese vive previsto al precedente articolo n. 16.
Art. 23 (Modifiche)
Il presente Statuto potrà essere portato in Assemblea per le modifiche ritenute necessarie su richiesta di almeno 2/3 dell’Assemblea stessa o di almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo. Per la validità della delibera dell’Assemblea occorre la presenza di almeno ¾ degli associati (sia in prima che seconda convocazione) ed il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
Art. 24 (Scioglimento)
L’Associazione si scioglie per volontà dei soci. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, ove necessaria.
Per la validità della delibera dell’Assemblea occorre la presenza di almeno ¾ degli associati (sia in prima che seconda convocazione) ed il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
In caso di scioglimento per qualunque causa, cessazione od estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo la liquidazione verranno devoluti ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 25 (Rinvio)
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.
Il presente statuto è composto da n. 18 pagine, sottoscritte per esteso in calce all’ultima pagina e siglate per ogni foglio.
Palmi, 31 marzo 2021